Testo unico›Capo II
Art. 68
Art. 158, legge 20 marzo 1865, alleg. F.
In vigore dal 21 set 1913
I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale, e mediante cauzione, a uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto, ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari, ovunque ne sia il caso, e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami per una causa qualunque, e così anche, malgrado l'osservanza delle ordinate precauzioni, potesse recare tanto ai terreni quanto ai fabbricati, ai molini natanti, alle barche, alle chiuse, agli argini, ai ripari, ai ponti ed alle altre opere di pubblica o privata pertinenza, con inondazioni, corrosioni, rotture, od in qualsivoglia altro modo.
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