Testo unicoCapo II

Art. 65

Art. 153; legge 20 marzo 1865, alleg. F.

In vigore dal 21 set 1913
II trasporto dei legnami a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si riconoscerà non essere praticabile con zattere, od in tronchi annodati in forma di zattera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-65

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