Testo unico›Capo II
Art. 65
Art. 153; legge 20 marzo 1865, alleg. F.
In vigore dal 21 set 1913
II trasporto dei legnami a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si riconoscerà non essere praticabile con zattere, od in tronchi annodati in forma di zattera.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-65