Testo unicoCapo I

Art. 60

Art. 151, legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 21 set 1913
Nei fiumi, laghi e canali non potrà esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-60

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