Testo unico›Titolo II
Art. 57
Art. 378, legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 14 nov 1962
Per le contravvenzioni alla presente legge che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo aver riconosciuta le regolarità delle denuncie, e sentito l'ufficio del genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.
Sentito poi Il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario ed opportuno.
Note all'articolo
- La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42, 45, 46, 49, 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-57