Testo unicoTitolo II

Art. 58

Art. 179, legge 20 marzo 1865, allegato F

In vigore dal 21 set 1913
In ogni caso in cui gli effetti della presente legge siano deferiti a date autorità deliberazioni o decisioni, sarà a chi se ne creda gravato aperta la via pel ricorso all'autorità superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi. Il termine pei ricorsi si riterrà di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-58

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