Testo unicoTitolo II

Art. 54

Articoli 374 e 376, legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 15 gen 2000
Le contravvenzioni alle disposizioni di legge, che non siano quelle previste dal precedente articolo, saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo ai cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a L. 500, nonché, ove occorra, col sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, salvo sempre alle parti lese il risarcimento dei danni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera a)) che "Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 e' cosi' modificato: a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole "saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila"".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-54

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