Testo unicoTitolo II

Art. 50

Art. 168, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

In vigore dal 21 set 1913
Sono vietati in modo assoluto sui corsi di acqua navigabili i lavori ed atti indicati nell'art. 168 della legge 20 marzo 1865, allegato F.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-50

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