Art. 50 · Art. 168, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
Testo unicoTitolo II

Art. 50

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Art. 168, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

In vigore dal 21 set 1913
Sono vietati in modo assoluto sui corsi di acqua navigabili i lavori ed atti indicati nell'art. 168 della legge 20 marzo 1865, allegato F.
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