Testo unicoTitolo II

Art. 51

Art. 124, legge 30 marzo l893, n. 173.

In vigore dal 14 nov 1962
Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale su gli usi, atti o fatti, anche consuetudinari che possono avere relazione col buon regime delle linee navigabili e con l'esercizio della navigazione. Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle linee navigabili essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell', n. 6, del testo unico delle leggi Sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638. Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguiscono entro l'alveo o contro le sponde di un corso di acqua navigabile o atto alla fluitazione.

Note all'articolo

  • La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42, 45, 46, 49, 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-51

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