Testo unico›Titolo II
Art. 56
Art. 377, legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 21 set 1913
I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possano essere fatti da qualsiasi agente giurato dalla pubblica amministrazione, nonché da quelli dei comuni e dai carabinieri Reali.
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