Testo unicoTitolo II

Art. 56

Art. 377, legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 21 set 1913
I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possano essere fatti da qualsiasi agente giurato dalla pubblica amministrazione, nonché da quelli dei comuni e dai carabinieri Reali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-56

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