Testo unico›Titolo III
Art. 59
Art. 33., legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
Nulla è innovato nelle attribuzioni date al Ministero dei lavori pubblici dalle leggi vigenti in ordine alla polizia della navigazione sui laghi, fiumi e canali e della fluitazione.
Alla navigazione sui fiumi e canali sono estese le norme vigenti per la navigazione sui laghi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-59