Testo unicoCapo I

Art. 63

Art. 2, legge 29 giugno 1879, n. 4944.

In vigore dal 21 set 1913
Nei canali interrotti per conche, chiuse e sostegni, dove al passaggio è necessità dell'opera manuale di giornalieri salariati, l'aiuto necessario oltre l'opera degli agenti idraulici governativi sarà fornito da chi passa il sostegno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-63

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