Testo unicoTitolo II

Art. 55

Art. 375, legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 15 gen 2000
Le violazioni dei regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-55

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