Testo unicoTitolo II

Art. 48

Art. 143, legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 14 nov 1962
Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini od opifizi, o per derivazioni di acque, non potrà ottenere la permissione dal Governo salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la libertà e sicurezza di questa possa facilmente garantirsi con opportune disposizioni e cautela, che saranno prescritte nell'atto di concessione. Perciò nelle chiuse stabili, che servono alle derivazioni od al movimento degli opifizi, dovrà lasciarsi aperta una bocca, o callone, pel passaggio delle barche, le cui modalità nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici, quale potrà anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma o di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell'interesse della navigazione.

Note all'articolo

  • La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: [...] b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dall'articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e dagli articoli 41, 43, 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-48

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