Testo unico›Titolo II
Art. 49
Art. 145, legge 20 marzo 1865, allegato F..
In vigore dal 14 nov 1962
Ogni qualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l'autorità amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, dà le disposizioni necessarie per garantire ed all'uopo ristabilire la compromessa libertà e sicurezza, e nei casi di urgenza provvede per l'esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.
Note all'articolo
- La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42, 45, 46, 49, 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-49