Art. 57 · Art. 378, legge 20 marzo 1865, allegato F.
Testo unicoTitolo II

Art. 57

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Art. 378, legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 14 nov 1962
Per le contravvenzioni alla presente legge che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo aver riconosciuta le regolarità delle denuncie, e sentito l'ufficio del genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino. Sentito poi Il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte. Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario ed opportuno.

Note all'articolo

  • La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42, 45, 46, 49, 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-57