Art. 1
In vigore dal 21 set 1913
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l', lettera b), della legge 2 gennaio 1910, n. 9;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per, il tesoro, per l'agricoltura, industria e commercio, per le finanze e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo Unico,
È approvato l'unito testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione.
Il testo stesso sarà sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro, dell'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e della marina.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1913.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Sacchi - Tedesco
- Nitti - Facta - Leo
- Nardi - Cattolica.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-rd-1