Testo unico§ III

Art. 96

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, articoli 32 e 34; articolo unico leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 3° comma).

In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi delle leggi 15 luglio 1900, n. 260, 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501; ai Comuni del Regno per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, allo ampliamento e ai restauri degli edifici o di parti di edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali, nel limite massimo di L. 70.000 per ogni mutuo e per ogni edificio, è stabiliti in un periodo di tempo non maggiore di 35 anni, all'interesse normale secondo il precedente , ridotto dal 1° gennaio 1911 alla misura del 4 per cento. Il concorso dello Stato, nel pagamento degl'interessi, concesso con decreto del ministro della istruzione pubblica, per un periodo di tempo corrispondente a quello di estinzione dei mutui, è stabilito per tutto il periodo stesso in una quota annua costante, corrispondente alla differenza fra il saggio normale dell'interesse di originarla concessione e quello del 2 per cento. L'onere assunto dallo Stato per il concorso di cui sopra, non eccedente L. 50.000) annue, è iscritto nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica. Il concorso viene dal Ministero dell'istruzione pubblica corrisposto annualmente alla Cassa dei depositi e prestiti, la quale lo paga ai Comuni mutuatari. Qualora gli edifici costruiti, ampliati o restaurati con prestiti di favore, si fossero destinati a uso diverso da quello per il quale il mutuo fu conceduto, il Ministero dell'istruzione pubblica, ove non consenta al mutamento di destinazione, avrà diritto di revocare il concorso, rivalendosi contro il Comune per le somme già pagate, e cessando dal corrispondere il contributo alla Cassa dei depositi e prestiti, a cominciare dall'anno successivo a quello in cui la revoca fu decretata.
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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, articoli 32 e 34; articolo unico leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 3° comma). (Art. 96 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo