Testo unico§ III

Art. 95

Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 31 e legge 1 giugno 1911, n. 487, art 25, 3°comma).

In vigore dal 6 ago 1913
Le disposizioni del l°, 2°, 3° e 4° comma del precedente , sono applicabili ai mutui autorizzati, ai sensi della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (serie 3ª), alle Provincie ed ai Comuni per l'adempimento dell'obbligo di provvedere agli edifici per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti. Le disposizioni stesse sono applicabili anche ai prestiti autorizzati in casi eccezionali, ai sensi della citata legge, ai Comuni ed alle Provincie per le scuole e convitti mantenuti a loro spese e dichiarati pareggiati. La somma corrispondente all'onere assunto dallo Stato per la differenza di interesse da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti pei mutui cui si riferisce il presente articolo, non eccedente in ciascun anno le L. 50.000, è iscritta in un capitolo speciale nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
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Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 31 e legge 1 giugno 1911, n. 487, art 25, 3°comma). (Art. 95 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo