Testo unico›§ III
Art. 97
(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 35; legge 26 dicembre 1909, n. 805, art. 7; articolo unico leggi 26 dicembre 1909, numero 812 e 17 luglio 1910, n. 501 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 3° comma).
In vigore dal 6 ago 1913
Le disposizioni del 1°, 2° e 4° comma del precedente , sono applicabili ai mutui autorizzati, ai sensi delle leggi 15 luglio 1900, n. 260, 26 dicembre 1900, nn. 805 e 812 e 17 luglio 1910, n. 501, alle Provincie ed ai Comuni per l'adempimento dell'obbligo di provvedere agli edifici destinati all'istruzione secondaria classica, tecnica e normale, alle palestre ed ai campi di giuochi annessi agli edifici medesimi.
Le disposizioni stesse sono applicabili anche ai prestiti autorizzati, ai sensi delle citate legai, in casi eccezionali ed uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di pubblica istruzione, alle Provincie ed ai Comuni per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi.
L'onore a carico dello Stato per gli edifici menzionati in questo articolo, non eccedente L. 25.000 annue, è iscritto nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.
Storico versioni
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