Testo unico›Titolo VI›Capo I
Art. 130
Precedenza del reclamo amministrativo all'azione giudiziaria. (Art. 45, legge 7 luglio 1907, n. 429 ed art. 8, legge 21 luglio 1911, n. 848).
In vigore dal 15 mar 1913
Precedenza del reclamo amministrativo all'azione giudiziaria.
(, legge 7 luglio 1907, n. 429 ed , legge 21 luglio 1911, n. 848).
Il disposto dell' della legge 7 luglio 1907, n. 429, è esteso alle ferrovie concesse alla industria privata in pubblico servizio cumulativo con quello delle ferrovie dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-130