Testo unicoTitolo VICapo I

Art. 129

Indennizzi per ritardata consegna. (Art. 38, legge 7 luglio 1907, n. 429 e articoli 1 e 11, legge 25 giugno 1909, n. 372).

In vigore dal 15 mar 1913
Indennizzi per ritardata consegna. (, legge 7 luglio 1907, n. 429 e , legge 25 giugno 1909, n. 372). In attesa della revisione delle condizioni dei trasporti, di cui all' della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'° della legge 25 giugno 1909, n. 372, gli indennizzi per ritardata consegna delle cose trasportate vengono corrisposti solamente quando il loro importo superi una lira per spedizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-129

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Indennizzi per ritardata consegna. (Art. 38, legge 7 luglio 1907, n. 429 e articoli 1 e 11, legge 25 giugno 1909, n. 372). (Art. 129 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo