Testo unico›Titolo VI›Capo I
Art. 129
Indennizzi per ritardata consegna. (Art. 38, legge 7 luglio 1907, n. 429 e articoli 1 e 11, legge 25 giugno 1909, n. 372).
In vigore dal 15 mar 1913
Indennizzi per ritardata consegna.
(, legge 7 luglio 1907, n. 429 e , legge 25 giugno 1909, n. 372).
In attesa della revisione delle condizioni dei trasporti, di cui all' della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'° della legge 25 giugno 1909, n. 372, gli indennizzi per ritardata consegna delle cose trasportate vengono corrisposti solamente quando il loro importo superi una lira per spedizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-129