Testo unicoCapo II

Art. 132

Trasporti gratuiti e a prezzo ridotto. (Art. 45, legge 27 dicembre 1896, n. 561). (Art. 278, prima parte del secondo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F) - (Art. 279, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 8 nov 1989
Trasporti gratuiti e a prezzo ridotto. (, legge 27 dicembre 1896, n. 561). (, prima parte del secondo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F) - (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). I concessionari di ferrovie sono obbligati al trasporto e scambio gratuito delle corrispondenze postali, ed a fare eseguire dai loro agenti, direttamente col personale dell'Amministrazione delle poste, il ricevimento e la consegna di esse nelle singole stazioni. Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il corrispettivo di lire 21 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi; di lire 24 per i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a chilogrammi 15; di lire 28 per i pacchi di peso superiore a chilogrammi 15 fino a chilogrammi 20, senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste. Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni riconosca che il concessionario o l'esercente non è in grado di assicurare il trasporto e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei predetti servizi. Deve essere accordato trasporto gratuito nelle vetture di qualsivoglia classe, a scelta del Governo, agli agenti delle dogane ed agli ufficiali del telegrafo governativi. I concessionari delle ferrovie pubbliche sono pure obbligati a trasportare a prezzi ridotti, come viene fissato negli atti di concessione, i sali, i tabacchi ed altri generi di privativa demaniale; così pure i militari con armi e bagaglio, i doganieri e i marinai della R. marina, sia che viaggino isolatamente muniti di regolare foglio di via, sia che viaggino in corpo; i prigionieri con la forza armata che loro serve di scorta, e finalmente quegli indigenti a cui tale riduzione sia accordata sulle ferrovie esercitate dallo Stato dai vigenti regolamenti. Le vetture cellulari di proprietà del Governo, nelle quali si trasportano i prigionieri, godono del trasporto gratuito così nell'andata come nel ritorno, e vengono trasportate coi treni ordinari a seconda delle richieste dell'Amministrazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 427, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 18 ottobre 1934, n. 1868, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1934, n. 2158, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 26 novembre 1925, n. 2337, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica, nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, avra' vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui il presente decreto divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
  • La L. 20 febbraio 1950, n. 101 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I compensi di cui al precedente articolo decorreranno dal 1 gennaio 1949".
  • La L. 13 maggio 1961, n. 430 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I compensi di cui al precedente articolo decorrono dal 1 luglio 1960".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-132

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