Testo unicoTitolo VICapo I

Art. 128

Contravvenzioni. (Art. 277, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Contravvenzioni. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Le contravvenzioni ai quattro articoli precedenti sono punite con le pene dal Codice penale comminate a chi con mezzi dolosi cagiona alterazione nei prezzi al di sopra o al di sotto di quanto sarebbe determinato dalla naturale e libera concorrenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-128

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Contravvenzioni. (Art. 277, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 128 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo