Testo unicoTitolo VICapo I

Art. 126

Spese accessorie. (Art. 275, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Spese accessorie. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Le spese accessorie, che non siano contemplate nelle tariffe di cui agli articoli precedenti, sono sempre fissate con regolamento speciale da sottoporsi all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, e da mettersi a notizia del pubblico, come è prescritto per le tariffe all'. Quanto ai rialzi o ribassi ed alle convenzioni speciali relative a queste spese valgono le disposizioni dei due articoli precedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-126

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Spese accessorie. (Art. 275, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 126 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo