Testo unicoTitolo VICapo I

Art. 123

Tariffe massime. (Art. 16, secondo comma, legge 27 dicembre 1896, n. 561). (Art. 13, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 17 lug 1913
Testo unico- ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 8 GIUGNO 1913, N. 631

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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-123

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Tariffe massime. (Art. 16, secondo comma, legge 27 dicembre 1896, n. 561). (Art. 13, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 123 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo