Testo unicoTitolo VICapo I

Art. 125

Ribassi speciali di tariffe. (Art. 274, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Ribassi speciali di tariffe. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Non possono dai concessionari essere accordati con convenzioni speciali ribassi di tariffa ed altre facilitazioni ad alcuni spedizionieri od appaltatori di trasporto per terra o per acqua che non siano in egual misura concesse a tutti gli altri spedizionieri od appaltatori del medesimo genere di trasporti che ne facciano richiesta, e che offrano alle ferrovie eguali vantaggi e si trovino in pari circostanze. Le dette convenzioni debbono essere notificate alla superiore Amministrazione nell'atto della loro stipulazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-125

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Ribassi speciali di tariffe. (Art. 274, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 125 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo