Testo unicoCapo II

Art. 133

Spedizioni militari. (Art. 280, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Spedizioni militari. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Ogniqualvolta il Governo abbia bisogno di spedire truppe o materiale militare di qualunque genere ad un punto qualsiasi di una ferrovia pubblica, il concessionario della medesima è tenuto a metter tosto a di lui disposizione, ed ai prezzi stabiliti dall'atto di concessione, tutti i mezzi di trasporto che gli siano richiesti, quando anche la richiesta si estenda alla totalità di quelli di cui egli può disporre per l'esercizio della sua linea. Pel materiale di trasporto pericoloso il concessionario può esigere che la spedizione sia fatta colle necessarie cautele a carico del Governo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-133

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Spedizioni militari. (Art. 280, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 133 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo