Testo unicoTitolo XI

Art. 143

Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 6, legge 7 luglio 1902, n. 290 - Art. 4, legge 7 luglio 1902, n. 318 - Art. 2, legge 5 luglio 1903, n. 351.

In vigore dal 11 giu 1910
(, legge 10 agosto 1893, n. 449 - , legge 7 luglio 1902, n. 290 - , legge 7 luglio 1902, n. 318 - , legge 5 luglio 1908, n. 351). I crediti degli Istituti di emissione, già compresi nella categoria delle immobilizzazioni, e che per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa, o che per disposizioni di legge non poterono essere liquidati entro 31 dicembre 1908, saranno liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti o di legge, diventeranno esigibili.
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