Allegato I›Titolo XI
Art. 3
In vigore dal 11 giu 1910
A far parte della quota di riserva, nei limiti indicati all' del presente decreto, sono ammessi i buoni del tesoro britannico e, in generale, i buoni del tesoro di Stati forestieri, purchè pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione latina, e purchè fra la data dell'acquisto da parte degli Istituti di emissione e quella della scadenza dei buoni medesimi non interceda un periodo di tempo superiore ai tre mesi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-ai-3