Allegato I›Titolo XI
Art. 7
In vigore dal 11 giu 1910
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L'Ufficio centrale d'ispezione per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione riscontrerà, a brevi intervalli, se siano rigorosamente osservate le disposizioni contenute negli articoli precedenti, e potrà esaminare i registri e la corrispondenza degli Istituti per appurare l'esistenza reale dei depositi attivi all'estero risultanti dai certificati dì cui agli .
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 10 ottobre 1895.
UMBERTO.
Sidney Sonnino.
Visto, Il guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
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In relazione all' del nuovo testo unico di legge alle parole «Ufficio centrale d'ispezione» devono ritenersi sostituite le altre «Ispettorato generale».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-ai-7