Testo unicoCapo III

Art. 113

Legge 31 dicembre 1907, n. 804.

In vigore dal 11 giu 1910
La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione e su tutte le annesse gestioni è esercitata dal ministro del tesoro pei mezzi di un ufficio di ispettorato generale.
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