Testo unico›Capo III
Art. 113
55 / 161Legge 31 dicembre 1907, n. 804.
In vigore dal 11 giu 1910
La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione e su tutte le annesse gestioni è esercitata dal ministro del tesoro pei mezzi di un ufficio di ispettorato generale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-113