Testo unico›Capo III
Art. 117
Art. 11, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
In vigore dal 11 giu 1910
L'Ispettorato generale è tenuto ad esaminare i bilanci annuali degli Istituti di emissione e, ove lo reputi necessario, ad accertarne la corrispondenza con le scritture degli Istituti medesimi.
A questo fine gli Istituti devono comunicare in tempo all'Ispettorato stesso i bilanci ed i conti profitti e perdite, e devono fornirgli tutte quelle informazioni che all'uopo fossero ad essi richieste, salvo per quanto riguarda il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario il disposto dell'.
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