Testo unico›Capo III
Art. 119
Art. 13, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
In vigore dal 16 ott 1998
Testo unico-
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
- Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4, 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate: a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998; b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-119