Testo unico›Capo IV
Art. 123
Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 17, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 36, legge stessa.
In vigore dal 11 giu 1910
Alla fine di ciascun triennio il ministro del tesoro ordinerà una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione, a mezzo di ufficiali dallo Stato, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull'Istituto, intorno al quale debbono riferire.
Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento entro tre mesi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-123