Testo unicoCapo IV

Art. 127

Art. 22, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

In vigore dal 11 giu 1910
Il ministro del tesoro può fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie, generali e speciali, agli Istituti di emissione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-127

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