Testo unicoCapo III

Art. 114

Art. 8, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 465.

In vigore dal 30 gen 2014
1. La Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi. 2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-114

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