Testo unicoCapo II

Art. 110

Abrogato

Art. 3, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A - Legge 30 giugno 1908, n. 304.

In vigore dal 12 gen 2006
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-110

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