Testo unicoCapo III

Art. 105

Art. 5, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

In vigore dal 11 giu 1910
La facoltà attribuita al deliberatario dall' della legge 17 luglio 1890, n. 6955, potrà essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato al Credito fondiario di un Istituto di emissione. Il termine di 15 giorni, indicato dal detto , è esteso a 30 giorni a favore del deliberatario che intenda di profittare del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato.
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