Testo unicoCapo III

Art. 100

Art. 11, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 10, legge 7 luglio 1905, n. 350.

In vigore dal 11 giu 1910
È data facoltà ai delegati dei Crediti fondiari degli Istituti di emissione, che si presentino con certificato catastale storico, riguardante determinati fondi, di fare ricerche sui registri catastali o di ricavare senza spesa le memorie e gli appunti necessari al disimpegno dell'incarico loro affidato.
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