Testo unico›Capo III
Art. 102
Art. 2, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
In vigore dal 11 giu 1910
Gli Istituti di credito fondiario degli Istituti di emissione hanno la facoltà di cedere i propri crediti ad altri Istituti di Credito fondiario ordinari, o a privati, alle condizioni che reputeranno più convenienti, estinguendo integralmente il rispettivo credito nei modi di legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-102