Testo unico›Capo III
Art. 107
Art. 7, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
In vigore dal 11 giu 1910
Per la nomina, la revoca e la surrogazione del sequestratario, di cui alla lettera b dell' del citato testo unico delle leggi sul Credito fondiario, e per la cauzione che possa da lui venire richiesta, il presidente del tribunale dovrà conformarsi alle proposte degli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-107