Art. 107 · Art. 7, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
Testo unicoCapo III

Art. 107

54 / 161

Art. 7, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

In vigore dal 11 giu 1910
Per la nomina, la revoca e la surrogazione del sequestratario, di cui alla lettera b dell' del citato testo unico delle leggi sul Credito fondiario, e per la cauzione che possa da lui venire richiesta, il presidente del tribunale dovrà conformarsi alle proposte degli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-107