Testo unico›Capo V
Art. 36
Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, allegato E alla legge 22 luglio 1894, n. 339 - Art. 34, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 7, legge 2 luglio 1896, n. 253 - Legge 15 luglio 1909, numero 492.
In vigore dal 25 nov 1914
Gli Istituti di emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Quando la cifra di tali depositi superasse:
per la Banca d'Italia.... L. 200,000,000
per il Banco di Napoli... » 80,000,000
per il Banco di Sicilia... » 25,000,000
l'Istituto dovrà ridurre la sua circolazione di un terzo dell'eccedenza, salvo per il Banco di Sicilia la disposizione dell'.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 23 novembre 1914, n. 1284, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino a nuova disposizione, non saranno applicate le limitazioni contenute negli articoli 36 e 37 della legge (testo unico) sugli Istituti di emissione 28 aprile 1910, n. 204, riguardante i depositi in conto corrente fruttifero; e il saggio dell'interesse su tali depositi sara' determinato con decreto del ministro del tesoro, sentiti gli Istituti di emissione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-36