Testo unico›Capo VI
Art. 39
Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A.
In vigore dal 11 giu 1910
Gli Istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.
Essi hanno facoltà di fare alle Provincie, delle quali hanno assunto il servizio di ricevitoria, versamenti anticipati di sovrimposta per un ammontare non superiore a quello di due rate bimestrali.
Le somme anticipate dovranno essere rimborsate entro il termine massimo di sei mesi dalla data del versamento o non potrà farsi una nuova anticipazione se non siano trascorsi due mesi dall'integrale restituzione delle precedenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-39