Testo unicoCapo IV

Art. 35

Art. 6, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9.

In vigore dal 11 giu 1910
Il Banco di Sicilia è autorizzato a tenere investita in rendita di Stato, oltre l'ordinario fondo di scorta e i titoli applicati alla massa di rispetto, una somma equivalente a quella che, per effetto della liquidazione del conto corrente con l'azienda fondiaria, venne tolta dalle immobilizzazioni, dedotta l'ultima erogazione di L. 300 mila fatta all'azienda medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-35

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