Testo unico›Capo IV
Art. 34
Articoli 8 e 9, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 2, legge 3 marzo 1898, n. 47.
In vigore dal 11 giu 1910
Il Banco di Sicilia è autorizzato ad impiegare in buoni del tesoro italiano, senza distinzione di scadenza, le somme ricavate a tutto il mese di dicembre 1899 da liquidazione di immobilizzazioni, purchè l'ammontare di questo impiego non superi la somma di 2 milioni e mezzo di lire.
I buoni così acquistati andranno in aumento della scorta di cui all'.
Storico versioni
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