Testo unico›Capo VII
Art. 40
Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, già citata.
In vigore dal 11 giu 1910
La Banca d'Italia esercita, sino a tutto il 31 dicembre 1912, il servizio di tesoreria per conto dello Stato in tutte le Provincie del Regno, in conformità alle norme stabilite con apposito regolamento.
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Regolamento approvato con il decreto 15 gennaio 1895, n. 16.
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