Art. 40 · Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, già citata.
Testo unicoCapo VII

Art. 40

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Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, già citata.

In vigore dal 11 giu 1910
La Banca d'Italia esercita, sino a tutto il 31 dicembre 1912, il servizio di tesoreria per conto dello Stato in tutte le Provincie del Regno, in conformità alle norme stabilite con apposito regolamento. ----------------------- Regolamento approvato con il decreto 15 gennaio 1895, n. 16.
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